“Nel Paese che sembra una scarpa” ma si atteggia da gambero

“Nel Paese che sembra una scarpa” ma si atteggia da gambero

Scarica qui la rivista n. 9 di Policlic

Historia magister vitae

Prima di addentrarci nell’analisi dell’attuale situazione italiana, è bene tener presente per grandi linee quali sono stati i passi compiuti per arrivare alla promulgazione della legge 194[1].

In origine, il codice penale del 1930[2] disciplinava l’aborto negli articoli 545-551, collocati nel Libro II, Titolo X, titolato “Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe”. La collocazione delle norme tradiva una chiara presa di posizione: se nel codice precedente[3] la pratica veniva bollata come reato contro la persona, nel 1930 abortire divenne un danno sociale e lo Stato si erse a garante della stirpe, intesa secondo Pannanin come “specie umana […] in conformità ai canoni religiosi, sociali e morali”[4] . Nel dettaglio, l’articolo 546 – abrogato dall’articolo 22 della legge n. 194 22 maggio 1978 – prevedeva che chiunque cagionasse l’aborto di donna consenziente venisse punito con la reclusione da due a cinque anni, estendendo tale pena anche alla donna stessa.

Negli anni Sessanta la sessualità e la vita di coppia erano intrisi di una morale cattolica e patriarcale che aleggiava nel quotidiano: si susseguivano interviste, tra giornali e televisioni, sui costumi degli italiani, che finivano in un modo o nell’altro per sottolineare come le donne dovessero affrontare la loro “nascita sociale” rimanendo imbrigliate, però, in una serie di tabù sessuali neanche lontanamente discutibili, in un’aura di omertoso silenzio.

Nel boom di cambiamenti politici e sociali, tra i quali spicca la conquista del diritto di voto, le donne iniziavano a partecipare attivamente alla cosiddetta “società esterna”, senza tuttavia un’analoga emancipazione nella cosiddetta “società interna”, quella intima, quella dell’ambito familiare dove gli uomini rimanevano i censori della moralità. In questo modo, l’insofferenza per l’altro sesso iniziava a estendersi verso la figura delle madri, al punto che le stime dell’UNESCO contavano in Italia ben un milione di aborti clandestini. Era il frutto dell’ignoranza sui metodi contraccettivi, della malasanità e dei modelli che vedevano la maternità come unica realizzazione dell’io femminile[5].

Questo è il quadro storico in cui, grazie alla spinta del Partito Radicale, l’Italia iniziò a portare avanti per la prima volta campagne referendarie su aborto, divorzio, obiezione di coscienza e libertà sessuali. Tra queste, la richiesta di referendum abrogativo degli articoli 546-555 del codice penale presentata il 5 febbraio 1975 alla Corte di Cassazione fu probabilmente l’innesco che portò alla storica sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975, con cui la Corte Costituzionale consentì il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) per motivi gravi. Nella pronuncia, i giudici ribadirono come non fosse accettabile porre sullo stesso piano la salute della donna e quella dell’embrione o del feto[6].

Tre anni dopo, nel 1978, la legge n. 194 consentì finalmente alla donna di poter ricorrere, nei casi previsti, all’IVG in ospedali o poliambulatori convenzionati con le regioni di appartenenza. Proprio le regioni, ai sensi dell’articolo 15 della summenzionata legge, hanno tutt’ora l’onere di promuovere continui aggiornamenti sulle tecniche abortive più moderne e rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna. Attuando il dato normativo, nel 2009 viene introdotta in Italia l’interruzione farmacologica della gravidanza, possibile tramite la cosiddetta RU486[7].


Il giro di boa nazionale nella tempesta pandemica…

In questo quadro normativo, ancora a tratti lacunoso, l’Italia cerca tuttavia di muovere i primi passi verso una società più garantista e attenta a sensibilizzare l’educazione sessuale e lo sviluppo della salute pubblica.

In tema di contraccezione, particolarmente rilevante appare la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre, con la quale l’Agenzia Italiana del Farmaco aveva dichiarato come non fosse più previsto l’obbligo della prescrizione medica per la somministrazione alle minorenni dell’ulipistral acetato[8]. Tale decisione, come ha avuto premura di sottolineare il direttore generale AIFA Nicola Magrini, non è ovviamente un incentivo all’uso-abuso del farmaco né va letta in malafede, sminuendo la residualità di quella che resta pur sempre una contraccezione d’emergenza. Al contrario, questo modus operandi non solo è in linea con le direttive OMS[9], ma sembra pure idoneo a tutelare l’integrità psicofisica sia delle adolescenti sia, paradossalmente, del nascituro. Infatti, sussiste una stretta correlazione tra la gravidanza adolescenziale e il rischio di mortalità perinatale.

L’avvento della pandemia da COVID-19, che ormai da un anno ha radicalmente modificato le nostre vite, ha irrimediabilmente frenato quest’ascesa, aggravando l’aborto con ostacoli di lunga data, in grado di compromettere l’accesso al servizio nei tempi previsti dalla legge. La situazione attuale ha infatti dimostrato “come le restrizioni obsolete del Paese causino danni invece di garantire protezione”[10].

Infatti, i gravosi requisiti di legge, in paio con l’obiezione di coscienza del personale medico, costringono donne e ragazze a un’autentica corsa ad ostacoli per trovare assistenza medica entro i tempi previsti, specie perché alcune strutture hanno sospeso i servizi abortivi per riassegnare personale ginecologico ai reparti COVID. Questa situazione risulta tanto più sconvolgente se si pensa che il governo italiano non ha considerato immediatamente l’aborto come un servizio sanitario essenziale durante la pandemia, al punto che solo lo scorso 30 marzo il Ministero della Salute ha qualificato come indifferibili i servizi relativi all’interruzione di gravidanza[11].

Proprio per questo, numerosi sono stati gli appelli da parte di ONG e associazioni come Pro-choice[12] e AOGOI[13], le cui proposte ruotavano intorno a due elementi focali: la de-ospedalizzazione per l’aborto farmacologico e lo spostamento del limite per la somministrazione della RU486 alle 9 settimane, in linea con quanto accade nel resto dell’Europa[14].  Dopo mesi di silenzio istituzionale, raccolti il parere favorevole del Consiglio Superiore della Sanità e la delibera AIFA, il 13 agosto scorso vengono finalmente aggiornate le linee guida ministeriali. La delibera del ministero, recependo le indicazioni dell’OMS, supera l’obbligo di ricovero per l’assunzione della RU468 e ne estende la possibilità d’impiego fino alla nona settimana di gestazione[15].


…e il giro di valzer delle Regioni

Guardando più da vicino la realtà territoriale italiana, emergono almeno due situazioni allarmanti, in cui il diritto alla salute della donna rischia d’essere quantomeno compromesso.

Nelle Marche, solo poche settimane fa, il Consiglio regionale ha respinto una mozione con cui il PD chiedeva di somministrare la RU846 anche nei consultori[16], come previsto dalle linee guida del Ministero della Salute[17].

Ancor più complessa è la situazione dell’Umbria, dove nello scorso giugno è stata abrogata una precedente delibera regionale che regolava l’IVG in day hospital[18]. Il provvedimento abrogato, pur limitandosi a recepire e attuare le già viste linee guida ministeriali, era fondamentale per le donne, poiché consentiva loro di scegliere il metodo abortivo più consono alle proprie esigenze.

In Umbria il tema dell’aborto vede protagonista anche il terzo settore, al punto che Donatella Tesei, presidente della giunta regionale, ha firmato con un’associazione locale un manifesto a tutela della vita nascente[19]. Alcune delle proposte contenute nel Manifesto sono state poi trasfuse in una proposta di legge regionale che, anche riprendendo il d.d.l. Pillon[20], modifica e integra il TU in materia di sanità e servizi sociali demandando la gestione dell’IVG nelle mani di strutture private convenzionate per la prevenzione dell’aborto volontario.


“Gli studenti non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere”[21] 

Anche al di fuori dell’ambito politico l’interruzione di gravidanza sembra essere ancora un tabù. Lo conferma quanto accaduto poche settimane fa al Liceo “Giulio Cesare” di Roma, dove la professoressa Paola Senesi, dirigente dell’istituto, ha vietato alcuni corsi sull’aborto e sull’identità di genere[22]. Le motivazioni addotte dalla Preside a sostegno della propria decisione lasciano perplesso chi vede nella scuola un luogo di crescita umana, prima ancora che culturale. È vero, come sostenuto dalla dirigente, che si trattava di attività extracurriculari che, in quanto tali, presuppongono il consenso delle famiglie. Infatti, l’articolo 30 della Costituzione individua[23] i genitori come primi educatori dei propri figli e, in questo modo, invita i docenti a valorizzarne le opinioni in merito alle attività svolte. È altrettanto vero, però, che l’articolo 3 Cost. promuove inclusione e parità, elevando temi come aborto e identità di genere a “parte integrante di una dialettica sana in un Paese democratico e rispettoso dell’individualità”[24]  .

Insomma, così come nessun docente espungerebbe dai programmi la pederastia greca[25], ritenendola poco ortodossa, non si vede perché sottrarre spazio a tematiche utili agli studenti per comprendere l’epoca che vivono.


Uno sguardo al panorama internazionale

Ricostruita, almeno a grandi linee, l’impervia salita che il Bel Paese ha affrontato dagli anni Sessanta ad oggi, è interessante capire come l’aborto sia regolato all’estero. Si è già riferito come l’Italia abbia solo di recente abbracciato le linee guida OMS, dilatando coerentemente i tempi in cui è possibile somministrare la RU486. Il nostro Paese, tuttavia, resta ancora lontano dagli Stati europei più avanguardisti che, conformandosi pienamente alla direttiva dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, consentono l’aborto farmacologico autogestito fino alla dodicesima settimana di gravidanza[26].

Guardando gli altri Paesi, la Francia, pur avendo legalizzato l’aborto farmacologico solo nel 2001[27], oggi ne consente l’impiego fino al quarantanovesimo giorno di gestazione[28] e promuove campagne per riconoscere l’IVG quale “diritto umano in sede internazionale”[29].

Spostandoci più a nord, il Belgio ha depenalizzato l’aborto nel 1990, consentendolo entro la dodicesima settimana di gravidanza a fronte di particolari disagi per la donna incinta. Trascorso questo termine, l’interruzione di gravidanza è possibile solo con il placet di due medici, a patto che entrambi rilevino “ragionevolmente” gravi patologie per il nascituro. È evidente come questa regolamentazione, che si somma all’obiezione di coscienza, ampli a dismisura la discrezionalità dell’operatore sanitario, aprendo possibili spazi all’arbitrio del medico[30].

Anche in Inghilterra la liceità dell’aborto è condizionata, sin dal 1967, all’assenso di due medici, chiamati a riscontrare un effettivo rischio per la vita della donna o un suo turbamento psichico per eventuali figli avuti in precedenza[31].

In Croazia, invece, nonostante l’aborto sia consentito fino alla decima settimana, l’aumento delle organizzazioni pro vita e l’incidenza dei partiti conservatori ne dimidiano la concreta praticabilità[32]. Nella Repubblica di Cipro, che ha legalizzato l’IVG solo tre anni fa, l’aborto è invece fruibile entro le dodici settimane, prolungabili fino alla diciannovesima in caso di stupro[33].

Di grade attualità è il caso della Polonia, che ha suscitato un intenso dibattito internazionale. Lo scorso 22 ottobre, con una sentenza ora sospesa grazie agli scioperi del Paese, il tribunale costituzionale aveva reso illegale l’interruzione di gravidanza in caso di malformazione del feto. In particolare, i giudici avevano sostenuto che consentire l’aborto in tali evenienze sarebbe stato contrario ai principi di una Costituzione che vuole tutelare la vita di ogni individuo[34].

Da tener presente come la Polonia già vanti dal 1993 una delle leggi più severe in tema d’aborto, prevedendolo solo nei casi di pericolo di vita per la madre, stupro e grave malformazione del feto[35]. Queste alternative, che non contemplano alcuna possibilità per la donna di decidere della propria maternità, sono state ritenute eccessive dai movimenti che, prima nel 2016 e poi nel 2018, ne hanno chiesto modifica[36]. Il naufragio di queste istanze ha spinto i loro sostenitori a scavalcare il Parlamento e imboccare la via traversa del Tribunale costituzionale, nella speranza che le restrizioni pandemiche bloccassero anche il senso civico del Paese. Il popolo polacco, però, non ha lasciato spazio all’ennesimo tentativo di comprimere i diritti della donna, unendosi in un coro unico di proteste culminate il 30 ottobre a Varsavia, con un numero di adesioni senza precedenti.

Insomma, già a una lettura scorsoia delle legislazioni europee, la situazione pare altalenante, se non addirittura allarmante. Si pensi, infatti, alla compressione inferta all’autodeterminazione femminile in quei Paesi dove, a causa della pandemia, l’IVG è stata vietata (Malta, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Polonia) o limitata (Belgio, Estonia, Irlanda, Finlandia, Germania, Norvegia, Svizzera, Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Portogallo)[37].

Ad accomunare queste situazioni è l’incertezza dei passi verso una nuova concezione del sesso femminile, che veda la donna quale titolare di diritti e non come mero “contenitore” di nuova vita. Il modo in cui continuano ad affrontarsi questioni relative al campo bioetico o, più in generale, all’autodeterminazione soggettiva, evidenzia come la spinta emancipatoria dalla tradizione culturale patriarcale stia lasciando il posto a un’interpretazione quasi negazionista dei diritti umani.

Per questo motivo, l’errore più grande sarebbe quello di distrarsi: il mondo distopico di The Handmaid’s Tale, in cui la donna diviene strumento funzionale alla conservazione della specie, è poco probabile ma non del tutto impossibile[38]. Siamo “nel Paese che sembra una scarpa”[39] ma si atteggia da gambero.

Francesca Colluto per www.policlic.it


Note e riferimenti bibliografici

[1] Il riferimento è alla legge 194 del 22 maggio 1978, contenente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.

[2] Portano il nome di Codice Rocco i due codici, di diritto penale sostanziale e diritto processuale, adottati durante il Ventennio fascista in Italia. Qui, in particolare, ci si riferisce al codice penale sostanziale, entrato in vigore il primo luglio 1931.

[3]   Il codice penale del 1889, chiamato Codice Zanardelli in onore dell’allora Ministro della Giustizia.

[4]   Per un’analisi più approfondita si consiglia la lettura di L’aborto criminoso nella dottrina penalistica tra Otto e Novecento, in “teoriaestoriadeldirittoprivato.com”.

[5]  Lorenza Perini, Quando la legge non c’era. Storie di donne e aborti clandestini prima della legge 194, in “storicamente.org”.

[6] Si veda Legge sull’aborto in Italia, in “associazionelucacoscioni.it”.

[7] Secondo le linee guida emanate dal Ministero della Salute, la somministrazione del primo farmaco deve avvenire entro le sette settimane di amenorrea e, da quel momento fino all’espulsione del feto, viene imposto il ricovero ordinario. Si consideri tuttavia che il ricorso entro e non oltre le sette settimane è un limite arbitrariamente fissato dall’Italia, poiché la scheda tecnica del mifepristone (RU486) approvata da AIFA riporta il limite di nove settimane. Per saperne di più: https://www.torrinomedica.it/schede-farmaci/mifegyne/.

[8] Ci si riferisce alla pillola EllaOne, ovvero il farmaco per la contraccezione d’emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto.

[9] Il farmaco è incluso nella lista di quelli essenziali già dal 2017.

[10] In Italia. Covid-19 ritarda gli ostacoli all’aborto legale, “Human Right Watch”, 30 luglio 2020.

[11] Ibidem.

[12] Rete italiana contraccezione e aborto.

[13] Associazione ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani.

[14] Si veda Eleonora Cirant, Coronavirus, diritto all’aborto a rischio nell’emergenza, in “ilfattoquotidiano.it”.

[15]Si veda Ivg. Aggiornate le Linee di indirizzo sulla Ru486. Sì all’aborto farmacologico senza ricovero, in “quotidianosanità.it”.

[16] La decisione ufficialmente mira a favorire il decongestionamento degli ospedali durante la pandemia da Covid-19. Cfr. Marche, il centrodestra contro l’aborto farmacologico nei consultori, in “ilfattoquotidiano.it”.

[17] Ai già delicati equilibri venutisi a creare in tema di aborto, si aggiunge la recentissima dichiarazione del Capogruppo di FdI in Consiglio regionale, secondo cui “I genitori di una famiglia naturale hanno compiti espliciti: il padre deve dare le regole, la madre accudire”.

[18] Cfr. Umbria, il centrodestra toglie la possibilità di aborto farmacologico in day hospital, in “ilfattoquotidiano.it”.

[19] Cfr. Raffaella Frullone, Un Manifesto per la famiglia nelle elezioni in Umbria, in “iltimone.org”.

[20] Disegno di legge Atto S. 735 (di iniziativa di nove senatori, fra cui l’on. Simone Pillon, che ne risulta primo firmatario), comunicato alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2018 il quale recita “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” in caso di divorzio o separazione.

[21] Citazione attribuita a Plutarco; biografo, scrittore e filosofo nato a Cheronea (Grecia) nel 46 d.C.

[22] Per saperne di più si veda Al liceo Giulio Cesare “censurati” i corsi su aborto e identità di genere: studenti e professori in rivolta, in “romatoday.it”.

[23] Cfr. Nota congiunta di Alberto Gambino, giurista e presidente dell’associazione “Scienza & Vita”, e Alessandro Benedetti, presidente del Comitato civico per Roma, su SIR, agenzia d’informazione. Per approfondire si veda Francesco Ognibene, Roma. No ad aborto e gender al liceo: «Applicate le regole sul consenso dei genitori», in “avvenire.it”.

[24] Eva Vittoria Cammerino, cofondatrice del progetto “Prime Minister, la scuola di politica per giovani donne”, su “romatoday.it”, cit.

[25] Relazione tra due maschi di età differente (anche erotica) pubblicamente riconosciuta e socialmente codificata. Le sue origini si presume possano collocarsi intorno al VII sec a.C. e il suo sviluppo definisce uno degli aspetti centrali della cultura Greca la quale viveva i desideri e i comportamenti sessuali classificandoli esclusivamente in base al ruolo attivo e passivo nel sesso, al consenso e alla condizione sociale del partner. Cfr: Pederastia nel mondo antico: in Grecia è educazione, in “ultimavoce.it”.

[26] Bulgaria, Danimarca. “Associazione Luca Cascioni – per la libertà di ricerca scientifica”, Interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dell’Unione Europea – Scheda informativa, p. 3 e p. 5.

[27] Ivi, p. 7.

[28] Ibidem.

[29] Per approfondire si veda Roberta Vivaldelli, La Francia pronta ad estendere il diritto all’aborto al quarto mese, in “ilgiornale.it”.

[30]“Associazione Luca Cascioni – per la libertà di ricerca scientifica”, Interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dell’Unione Europea – Scheda informativa, p. 3.

[31] Ivi, pp. 15-16.

[32] Nel 2003 è stata emanata una legge per il diritto dei medici all’obiezione di coscienza, normativa di grande impatto sull’effettiva possibilità di esercitare il diritto alla scelta, come dimostrano i dati: nel 2014, su 375 ginecologi impiegati in ospedali in cui l’aborto può essere effettuato, meno della metà sono disponibili a eseguire l’operazione, “eastjournal.net”.

[33] “Associazione Luca Cascioni – per la libertà di ricerca scientifica”, Interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dell’Unione Europea – Scheda informativa.

[34] Anna j. Dudek, I giudici condannano le donne polacche, “larepubblica.it”, 28 ottobre 2020.

[35] Alessio Foderi, Dopo le manifestazioni, la Polonia ha preso tempo sul divieto totale d’aborto,  in “wired.it”.

[36] Ibidem.

[37] Dati raccolti da NBST (Network Bibliotecario Sanitario Toscano).

[38] Si fa riferimento alla pluripremiata serie televisiva statunitense The Handmaid’s Tale, ideata da Bruce Miller nel 2017 e basata sull’omonimo romanzo distopico del 1985 della scrittrice canadese Margaret Atwood.

[39] Titolo del singolo Nel Paese che sembra una scarpa, tratto dall’album Nati per subire (2011) della band rock The Zen Circus.

La mediazione civile come antidoto al processo

La mediazione civile come antidoto al processo

Origini delle ADR Quasi a fare da contraltare al paradigma alternativo della giustizia penale[1], anche in ambito civile “qualcosa si muove”. Difatti, è del 21 settembre 2021 la notizia dell’approvazione da parte del Senato dell’emendamento...