L’improcedibilità dei giudizi d’impugnazione: una nuova rivoluzione per il processo penale italiano

L’improcedibilità dei giudizi d’impugnazione: una nuova rivoluzione per il processo penale italiano

Montesquieu ammoniva che “una giustizia ritardata è una giustizia negata”. La Riforma Cartabia tenta di accelerare il giudizio penale introducendo una nuova causa d’improcedibilità. A quale prezzo?

A poco più di un anno dall’entrata in vigore dell’ultima riforma, una nuova rivoluzione sta per infrangersi sulla disciplina italiana della prescrizione penale. A differenza dei precedenti interventi, ispirati al contemperamento tra effettività sanzionatoria e garanzie individuali, quest’ultimo è dichiaratamente volto a garantire una più celere definizione dei processi. La nuova riforma della prescrizione s’inscrive, infatti, all’interno di un più ampio disegno acceleratorio voluto dalla prof.ssa Marta Cartabia, ministra della Giustizia del governo Draghi e già Presidente della Corte costituzionale[1]. Prima di esplorare il contenuto e gli effetti delle nuove norme, giova dar conto del reale stato di salute del processo penale italiano, individuando le criticità che hanno spinto l’Europa a chiederne un efficace ripensamento.


I magistrati italiani sono lenti o sono pochi?

L’Unione europea, in risposta alla contrazione economica indotta dalla Covid, ha approntato il Next Generation EU (NGEU), un imponente programma di investimenti e riforme di cui l’Italia è la prima beneficiaria in valore assoluto[2]. Per accedere ai finanziamenti, ogni nazione europea ha dovuto predisporre un piano per l’impiego dei fondi, dando priorità alla transizione ecologica e digitale[3].

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR), articolato in sei missioni[4], si propone di riformare quattro macroaree: pubblica amministrazione, semplificazione, concorrenza e giustizia. In quest’ultima area sono previsti interventi sia in materia civile che penale, tra i quali spiccano quelli tesi ad accelerare la definizione dei rispettivi processi. Il Piano, infatti, individua nella lentezza della macchina giudiziaria un fattore ostativo alla crescita del Paese[5] e, conseguentemente, predispone talune riforme che dovrebbero snellirne il funzionamento.

Nei corridoi dei tribunali riecheggia spesso il vecchio adagio, attribuito a Montesquieu, secondo cui “una giustizia ritardata è una giustizia negata”. Nonostante questa lapidaria consapevolezza, l’eccessiva durata dei processi sembra ormai connaturata al sistema giudiziario italiano. Basti pensare che, secondo l’ultimo rapporto Cepej redatto nel 2020[6], per emettere una sentenza penale di primo grado l’Italia impiega circa 361 giorni, contro una media europea di soli 144. La situazione non migliora nel settore civile, dove bisogna attendere ben 527 giorni per ottenere una sentenza di prime cure, mentre negli altri Paesi europei ne bastano 233. La criticità è dunque evidente, così come lo è la voragine che inghiotte la pianta organica della magistratura: alla fine del 2020, in Italia erano in servizio 9100 magistrati ordinari, a fronte dei 10751 previsti. In sintesi, al nostro Paese mancano 1651 giudici, ossia il 15% del totale[7].


La prescrizione penale, al confine tra garanzie ed effettività sanzionatoria

La riforma della prescrizione rientra tra le misure predisposte dal Governo per migliorare l’efficienza della giustizia penale[8]. Prima di esaminare nel dettaglio le modifiche da ultimo introdotte, occorre chiarire la funzione di questo importante istituto giuridico e richiamare alla mente gli interventi che, nell’ultimo lustro, ne hanno già stravolto la fisionomia[9].

La prescrizione è una delle cosiddette “cause estintive del reato”, ossia quei fattori che, intervenendo tendenzialmente prima della sentenza di condanna definitiva[10], fanno venir meno la ragion d’essere del processo penale[11]. Trascorso un certo lasso di tempo dalla commissione del fatto penalmente rilevante, l’ordinamento perde interesse alla sua repressione e, pertanto, il reato si dice “prescritto”. Questo meccanismo soddisfa una duplice esigenza: da un lato, garantisce tempi di giustizia certi, evitando che il cittadino resti sine die assoggettato al possibile esercizio della pretesa punitiva; dall’altro, assicura la funzione rieducativa della pena, la quale verrebbe meno in caso di condanne eccessivamente tardive[12].

Se, dunque, la prescrizione è essenzialmente volta a sottrarre il cittadino alla minaccia eterna della sanzione, egli può liberamente scegliere di non avvalersene, rinunciandovi espressamente una volta che il relativo termine sia già maturato[13]. Non deve sorprendere che qualcuno possa ricusare l’operatività di un istituto favorevole, poiché la sentenza che accerta l’intervento della prescrizione è meno vantaggiosa rispetto a quella assolutoria con formula piena. La prima, infatti, interviene al solo scopo di certificare l’eccessivo decorso del tempo dalla commissione del fatto, senza nulla aggiungere in ordine alla responsabilità del suo presunto autore; la seconda, invece, attesta che il reato non è esistito o che, quantomeno, non è stato commesso dall’imputato. È allora evidente che una sentenza assolutoria sia più conveniente, innanzitutto sul piano sociale, rispetto a una che si limiti ad accertare la prescrizione[14].


Le riforme Orlando e Bonafede

Delineata la funzione dell’istituto, che – lo si ribadisce – certifica il disinteresse dello Stato a reprimere reati lontani nel tempo, si possono ora richiamare le due riforme che lo hanno attinto negli ultimi quattro anni.

Il primo intervento fu voluto, nel 2017, dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando. Tra i vari profili di novità, la riforma prevedeva che il decorso del termine prescrizionale si bloccasse, per un massimo di diciotto mesi, dopo la sentenza di condanna intervenuta in primo o secondo grado. Nell’ottica di quel legislatore, la condanna paleserebbe infatti il perdurare dell’interesse punitivo dello Stato, dilatando l’esigenza di certezza temporale sottesa al meccanismo della prescrizione. In concreto, la Riforma Orlando prolungava fino a un totale di tre anni il tempo necessario a prescrivere, a meno che nel successivo grado di giudizio non si fosse avuto il proscioglimento dell’imputato[15].

L’On. Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia dal 2018 al 2021. Fonte: Governo/Wikimedia Commons

A meno di due anni di distanza, il quadro appena delineato è stato stravolto dalla Legge Spazzacorrotti, voluta nel 2019 da Alfonso Bonafede[16]. Secondo le nuove norme, una volta pronunciata la sentenza di primo grado, il decorso del termine di prescrizione restava sospeso fino all’emissione della sentenza definitiva. A differenza della Riforma Orlando, la quale faceva scattare la sospensione per un massimo di diciotto mesi e solo a seguito di una sentenza di condanna, la Riforma Bonafede blocca il corso della prescrizione dopo qualsiasi sentenza di primo grado, anche assolutoria, e per un tempo indeterminato.  In questo modo, ispirandosi all’ordinamento tedesco, la Spazzacorrotti evita tout court che la prescrizione possa maturare nel corso dei giudizi di Appello e di Cassazione[17].

 

 


La Riforma Cartabia introduce una nuova causa d’improcedibilità

La Riforma Cartabia va in direzione opposta alle due precedenti, contraendo di fatto il tempo utile per celebrare i processi penali. Sebbene le nuove norme, in linea con quanto previsto dalla Spazzacorrotti, confermino che la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia di primo grado[18], esse introducono una nuova causa d’improcedibilità[19] che opera trascorso un certo lasso di tempo dall’emissione della sentenza. In dettaglio, la pronuncia di appello deve intervenire entro due anni dall’emissione di quella di primo grado, mentre quella di Cassazione entro un anno dall’emissione di quella d’appello[20]. In caso contrario, fatte salve alcune eccezioni che esamineremo a breve, l’azione penale diventa improcedibile e l’intero processo viene travolto, comprese le sentenze (di primo e/o di secondo grado) emesse fino a quel momento. Tuttavia, qualora si tratti di giudizi particolarmente complessi, il giudice procedente può prorogare i termini appena indicati dilatandoli fino a un massimo di tre anni per il giudizio di appello, e di un anno e sei mesi per quello di Cassazione[21]. In ogni caso, l’improcedibilità per superamento dei termini di durata delle impugnazioni non opera nei procedimenti per delitti puniti con l’ergastolo, che restano dunque imprescrittibili.

Poiché, come riferito nei paragrafi precedenti, la sentenza di assoluzione è in assoluto quella più favorevole per l’imputato, quest’ultimo può scegliere di rinunciare alla declaratoria d’improcedibilità, chiedendo la prosecuzione del processo[22]. In questo modo, egli potrà ambire a una pronuncia che accerti l’insussistenza dei fatti contestati o, comunque, la sua estraneità rispetto ad essi, pur esponendosi al rischio di una condanna[23].


La mediazione di Conte salva la riforma (e il Governo)

Il prof. Giuseppe Conte, nuovo leader del Movimento 5 Stelle e Presidente del Consiglio dal 2018 al 2021. Fonte: Governo/Wikimedia Commons

La nuova disciplina dell’improcedibilità ha suscitato un vivace dibattito, rivelatosi particolarmente intenso nel mondo accademico e giudiziario. Prima di esaminare le principali posizioni che sono emerse, sia in senso favorevole che contrario alla riforma, occorre dar conto dell’aspra reazione politica del Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte, pur essendo parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi, si è infatti schierato a difesa della disciplina vigente, frutto della riforma voluta nel 2019 dall’allora ministro Alfonso Bonafede. L’opposizione del Movimento è stata talmente dura che, poche ore dopo la diffusione della prima bozza della Riforma Cartabia, l’On. Dadone ha paventato la dimissione dal governo dei ministri 5 Stelle[24]. L’impasse è stata risolta da una fine mediazione politica condotta dal prof. Conte che, pochi giorni dopo aver concluso l’accordo con le altre forze di maggioranza, è stato consacrato – con voto online – leader del Movimento[25].

Le principali novità introdotte sono due. In primo luogo, è stata generalizzata la possibilità di prorogare, con provvedimento del giudice, i termini previsti per la conclusione dei giudizi d’impugnazione, le cui tempistiche si dilatano fino a tre anni (per l’Appello) e fino a uno e mezzo (per il processo in Cassazione). Questa possibilità, prima circoscritta ai soli procedimenti incardinati per specifici reati, è ora riconosciuta per tutti i giudizi particolarmente complessi. In secondo luogo, viene introdotta la possibilità di prorogare potenzialmente all’infinito la durata dei processi relativi a reati particolarmente insidiosi, i quali divengono di fatto imprescrittibili. Si tratta dei delitti di associazione di stampo mafioso, voto di scambio politico-mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il prof. Conte, pur disconoscendo la paternità complessiva della riforma, si è detto soddisfatto del risultato raggiunto, affermando che “non si può transigere sui processi di mafia e terrorismo”.  Al contempo, però, si è detto rammaricato delle posizioni assunte dalla Lega, la quale si sarebbe opposta all’allungamento dei tempi per i processi di mafia[26].


Molti tecnici criticano la riforma…

Dopo le prime reazioni politiche, non si sono fatte attendere alcune nette prese di posizione da parte di taluni esponenti del mondo accademico e giudiziario.

In senso critico alla riforma si è espresso, tra gli altri, il prof. Paolo Ferrua, docente emerito di Procedura Penale all’Università di Torino. Secondo l’accademico, “la Procedura Penale oggi può ornarsi a lutto”, poiché “sino a quando non si modifichi l’art. 112 Cost., non è ammissibile che, perdurando la punibilità del reato, il processo svanisca nel nulla”. La norma costituzionale citata prevede infatti l’obbligatorietà dell’azione penale, sicché “l’evaporazione del processo a reato non estinto è un’anomalia senza precedenti, una figura contraddittoria”, addirittura “ribelle a ogni inquadramento giuridico”[27].

Dello stesso avviso è Nicola Gratteri, Procuratore di Catanzaro, secondo cui circa la metà dei processi pendenti – anche gravi – si estingueranno per improcedibilità. Secondo il magistrato calabrese, i pochi giudici oggi in servizio riusciranno a celebrare solo i processi con detenuti (che hanno la priorità), mentre “tutti gli altri andranno in coda”. Pertanto, “tutti i reati contro la pubblica amministrazione non arriveranno più in appello e questo è un grande allarme sociale”, che secondo Gratteri rischia di pregiudicare la “credibilità dello Stato”[28].


… altri la sostengono

Tra i giudici si registra anche qualche voce favorevole alla Riforma. Una di queste è quella del dott. Paolo Borgna, ex Procuratore di Torino, secondo cui “il senso complessivo del testo è positivo, il fatto che i processi non durino all’infinito e che la lentezza non la paghi più il cittadino è un passo avanti”. Il magistrato ritiene apodittici i toni usati dai colleghi, che farebbero “apparire alcune frasi come un’interdizione morale più che l’esercizio del diritto di critica”. Egli non crede neppure nel rischio, paventato dal Procuratore Gratteri, di veder estinguere il 50% dei processi pendenti, poiché “due anni per celebrare la sola fase di appello di un processo sembrano, francamente, un termine assai lungo”[29].


Una partita ancora aperta

Nonostante il dibattito sia tutt’altro che sopito, lo scorso 5 agosto la Camera ha approvato la Riforma Cartabia, precedentemente blindata dal Governo tramite la questione di fiducia. Per diventare legge manca solo il voto favorevole del Senato, che esaminerà il testo a settembre, dopo la pausa estiva dei lavori (ndr: il testo della riforma è stato approvato dal Senato, in via definitiva, il 23 settembre 2021). Tuttavia, se anche l’altro ramo del Parlamento dovesse approvare le nuove norme, Giuseppe Conte ha già annunciato che la Riforma Cartabia si può cambiare e che, per farlo, è sufficiente che i cittadini votino in massa il suo partito. Conte, forte della sua nuova leadership, aggiunge di aver preso “il solenne impegno che non consentiremo impunità”. La partita non è ancora chiusa.

Francesco Battista per www.policlic.it


Note e riferimenti bilbliografici

[1] La prof.ssa Marta Cartabia, ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca dal 2004 al 2011, è stata per nove anni membro della Consulta, di cui poi è divenuta la prima presidente donna (dall’11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020). Vicina agli ambienti di Comunione e Liberazione sin dai tempi universitari, la prof.ssa Cartabia si è distinta in passato per alcune sue prese di posizione contro l’aborto, le unioni civili e l’eutanasia. Per approfondire, cfr. B. Borruso, Presidente della Consulta una Cl?, in ItaliaOggi – n. 041 del 18/02/2016, p. 7 [ultima consultazione: 06/08/2021]; F. Curridori, Ecco chi è Marta Cartabia, Il Giornale, 12/02/2021 [ultima consultazione: 06/08/2021]. La nomina della prof.ssa Cartabia a Presidente della Corte costituzionale fu accolta con diffidenza da una parte della comunità LGBT+ italiana, come si legge in alcune dichiarazioni di Fabrizio Marrazzo raccolte dall’HuffPost: “Cartabia? Sua nomina un rischio per i nostri diritti”: Gay Center critico sul neo presidente della Consulta, HuffPost, 11/12/2019 [ultima consultazione: 06/08/2021].

[2] Con l’etichetta Next Generation EU, che evoca le generazioni europee del futuro, si indica un ambizioso piano di investimenti volto a rilanciare l’economia post-pandemica. Dei 750 miliardi di euro stanziati, che verranno raccolti sul mercato mediante l’emissione di titoli di debito comuni, l’Italia riceverà 209 miliardi, ossia quasi il 30% del totale. Per approfondire, cfr. A. Magnani, Next Generation EU, cos’è e come funziona, Il Sole 24 ore, 04/03/2021 [ultima consultazione: 06/08/2021].

[3] In dettaglio, la Commissione ha chiesto a ciascuno Stato di impiegare almeno il 37% della spesa per il contrasto ai cambiamenti climatici e il 20% all’implementazione degli strumenti digitali. Per approfondire le caratteristiche del Next Generation EU, v. la scheda predisposta dalla Commissione europea [ultima consultazione: 06/08/2021].

[4] Come si legge sul sito del MEF [ultima consultazione: 06/08/2021], le sei missioni in cui si articola il piano italiano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Secondo le stime ministeriali, nel 2026 l’impatto del PNRR sul PIL sarà di circa il 3%.  

[5] Nel PNRR, reperibile sul sito del Governo [ultima consultazione: 06/08/2021], si legge che “gli ostacoli agli investimenti nel Paese risiedono anche nella complessità e nella lentezza della Giustizia. Quest’ultimo aspetto mina la competitività delle imprese e la propensione a investire nel Paese: il suo superamento impone azioni decise per aumentare la trasparenza e la prevedibilità della durata dei procedimenti civili e penali. La lentezza dei processi, seppur ridottasi, è ancora eccessiva e deve essere maggiormente contenuta con interventi di riforma processuale e ordinamentale”.

[6] L’acronimo Cepej indica la Council of Europe European Commission for the efficiency of justice, un’articolazione del Consiglio d’Europa che, con cadenza biennale, stila un rapporto sullo stato di salute della giustizia nei vari Paesi aderenti all’organizzazione. Il report del 2020, elaborato in base ai dati rilevati nel 2018, può essere consultato sul sito del Consiglio [ultima consultazione: 06/08/2021].

[7] Cfr. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020, a cura del dott. Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di cassazione [ultima consultazione: 06/08/2021].

[8] La Riforma Cartabia, che s’innesta sul disegno di legge A.C. 2435 presentato il 13 marzo 2020 dall’allora ministro della Giustizia Bonafede, non si limita a modificare la disciplina della prescrizione. Essa interviene, tra l’altro, sulla nozione di “vittime del reato”, sulla cosiddetta giustizia riparativa e sulla digitalizzazione del processo. Incide poi, in maniera significativa, sulla fase delle indagini e sull’udienza preliminare, nonché sulla disciplina dei procedimenti speciali e delle impugnazioni. La riforma tocca anche l’amministrazione dei beni sequestrati, le condizioni di procedibilità, la fisionomia delle pene, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e il procedimento di messa alla prova. Per approfondire tutti questi aspetti, v. P. Gentilucci, La Riforma Cartabia della giustizia penale, Diritto.it, 21 luglio 2021 [ultima consultazione: 06/08/2021].

[9] Le precedenti riforme della prescrizione sono state approfondite nel primo numero di questa rivista. F. Battista, Le turbinose metamorfosi della prescrizione penale, Policlic n. 1.

[10] Il codice penale, prendendo come riferimento temporale la sentenza di condanna definitiva, distingue tra le cause di estinzione del reato, che interverrebbero prima di essa, e le cause di estinzione della pena, che opererebbero invece in un momento successivo. Ritengono “approssimativa e impropria” questa distinzione S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di Diritto penale, Parte generale, Il Mulino, Bologna 2007, p. 841, poiché “talune cause di estinzione del reato intervengono, o possono intervenire, anche dopo una condanna passata in giudicato”, come fa ad esempio la sospensione condizionale della pena.

[11] Oltre alla prescrizione, sono cause di estinzione del reato la morte del reo prima della condanna, l’amnistia, la sospensione condizionale della pena, la remissione di querela, l’oblazione nella contravvenzione e il perdono giudiziale.

[12] Del resto, la persona che oggi è punita per un fatto commesso decenni or sono non è più la stessa di allora, sicché non si comprende quali benefici, in termini rieducativi, ella potrebbe trarre dall’esecuzione della pena.

[13] Così dispone l’art. 157, comma 7, c.p.

[14] Per quanto riferito, laddove il giudice ritenga di poter assolvere l’imputato nel merito, dovrà farlo nonostante sia già decorso il termine prescrizionale. Infatti, essendo l’assoluzione l’unica forma di proscioglimento in grado di mondare il soggetto processato dallo stigma sociale del sospetto, essa prevale sulla prescrizione, la quale attesta soltanto il disinteresse dello Stato alla punizione.

[15] In quest’ultimo caso, infatti, si sarebbe dovuto computare nel termine di prescrizione anche il tempo in cui il processo era rimasto sospeso. Con maggior sforzo esplicativo, nel caso in cui il giudizio di primo grado si fosse concluso con una sentenza di condanna, il decorso della prescrizione restava sospeso fino a diciotto mesi, in modo tale da consentire la celebrazione del processo di appello. Se anche il secondo grado di giudizio si fosse concluso con un esito sfavorevole per l’imputato, la prescrizione sarebbe stata nuovamente sospesa per ulteriori diciotto mesi, in attesa della pronuncia definitiva della Cassazione. Diversamente, laddove in appello fosse stata emessa una sentenza assolutoria, si sarebbe dovuto computare nel termine di prescrizione il tempo intercorso tra essa e la precedente pronuncia di primo grado.

[16] Si tratta della l. 9 gennaio 2019, n. 3, le cui norme in tema di prescrizione sono però entrate in vigore il 1° gennaio 2020.

[17] La dubbia compatibilità costituzionale della Riforma Bonafede ha condotto alla formulazione del lodo Conte-bis, frutto dell’accordo intervenuto tra i partiti di maggioranza. Il provvedimento, mai approvato, prevedeva per l’imputato un trattamento diversificato in base all’esito del giudizio di primo grado. Laddove questo si fosse concluso con una sentenza assolutoria, il decorso della prescrizione non si sarebbe fermato. Per contro, nel caso in cui fosse stata emessa una sentenza di condanna, il termine prescrizionale sarebbe rimasto sospeso fino alla data della sua esecutività, per poi riprendere il suo corso, con computo dei periodi di sospensione, qualora l’imputato fosse stato prosciolto in appello. Vi sarebbe invece stato un blocco definitivo della prescrizione nel caso di due condanne consecutive, in primo e secondo grado.

[18] La Riforma Cartabia si premura anche di ricollocare, secondo un più razionale ordine sistematico, le norme codicistiche. La disciplina oggi contenuta nell’art. 159, c. 2, c.p. viene infatti riformulata e trasferita in un nuovo art. 161-bis, secondo cui “il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado”. Come anticipato, si tratta di una soluzione preferibile alla precedente, poiché la norma non contiene un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione (come quelle contenute nell’odierno art. 159 c.p.), bensì di una sua autentica cessazione.

[19] In linea di massima, si ha improcedibilità dell’azione penale quando manca una condizione – detta appunto “di procedibilità” – cui l’avvio e la prosecuzione del processo sono subordinati. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla querela nei reati non procedibili d’ufficio: se manca, l’azione penale non può essere esercitata o, se viene meno a processo già iniziato, quest’ultimo si estingue. Oltre alla querela, sono condizioni di procedibilità anche l’istanza, la richiesta e l’autorizzazione a procedere. Sul piano processuale, la mancanza di queste condizioni può condurre all’emissione di variopinte pronunce: archiviazione, sentenza di non luogo a procedere (in sede di udienza preliminare) oppure sentenza di non doversi procedere (in dibattimento). Queste pronunce non ostano al successivo ri-esercizio dell’azione penale, per lo stesso fatto e a carico del medesimo soggetto, nel momento in cui dovesse sopraggiungere la condizione di procedibilità prima mancante (cfr. art. 345 c.p.p.). Per approfondire, P. Tonini, Manuale di Procedura Penale, Milano, Giuffré, 2018, pp. 515 ss.

[20] I termini suindicati, che corrispondono a quelli per la ragionevole durata del processo previsti dalla legge Pinto, iniziano a decorrere trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni.

[21] Nella sua formulazione originaria, la riforma prevedeva la possibilità di proroga dei termini solo per taluni reati, tra cui l’associazione a delinquere sia semplice che di stampo mafioso, il traffico di stupefacenti, la violenza sessuale, la corruzione, la concussione e quelli con finalità di terrorismo. Dopo la mediazione del prof. Giuseppe Conte, di cui si dirà a breve, la prorogabilità dei termini è stata estesa a tutti i procedimenti particolarmente complessi, a prescindere dal reato contestato.

[22] Si è soliti affermare che il favor innocentiae prevale sul favor rei.

[23] Giova riferire che la Riforma Cartabia coordina la disciplina dell’improcedibilità con le conseguenze civili del reato. Infatti, laddove l’improcedibilità intervenga dopo l’emissione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, il giudizio risarcitorio prosegue davanti al giudice civile in grado d’appello, il quale può valutare le prove acquisite in sede penale. Occorre infine evidenziare che la nuova normativa introduce anche una disciplina transitoria, destinata ad operare sino al 2024. Per approfondirne i caratteri, v. P. Gentilucci, op. cit.

[24] V. AdnKronos, Giustizia, Dadone: “Ipotesi dimissioni ministri M5S da valutare con Conte”, 23 luglio 2021 [ultima consultazione: 08/08/2021].

[25] Il prof. Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 Stelle proprio nelle ore in cui si scrive l’articolo. Per approfondire i risultati e le modalità elettorali, v. A. Cuzzocrea, M5S, Conte eletto presidente col 93% di sì: “Ce la metterò tutta per non deludervi”. Con lui 5 vice. Ecco chi ci sarà nella sua squadra al comando, Repubblica, 06/08/2021 [ultima consultazione: 08/08/2021]. 

[26] V. Il Fatto Quotidiano, Riforma giustizia, trovata l’intesa in Cdm: massimo 6 anni per l’appello dei reati ad aggravante mafiosa. Il testo andrà in Aula domenica alle 14, 29/07/2021 [ultima consultazione: 08/08/2021]. Nell’articolo è riportata anche la replica della Lega, secondo cui “il Movimento 5 Stelle è a lutto per il superamento della riforma Bonafede e inventa falsità, la Lega ha chiesto che reati di mafia, per violenza sessuale e traffico di stupefacenti non andassero in fumo”.

[27] V. A. Caputo, Riforma Cartabia, la procedura penale può ornarsi a lutto, Huffington Post, 03/08/2021 [ultima consultazione: 08/08/2021].

[28] V. Il Fatto Quotidiano, Riforma della giustizia, Gratteri: “Con nuove norme sulla prescrizione a rischio il 50% dei processi, anche gravi”, 20 luglio 2021 [ultima consultazione: 08/08/2021].

[29] V. P. Salvatori, Paolo Borgna: “Dai magistrati interdizioni morali, ma è una riforma positiva”, Huffington Post, 30/07/2021 [ultima consultazione: 08/08/2021].

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