Ho intenzione, attraverso la stesura di quest’articolo, di cimentarmi in un argomento tanto complesso quanto interessante: la difficile/impossibile convivenza di privacy e sicurezza.
Prendendo spunto dalla delicata discussione sulla sicurezza che sta stimolando i dibattiti in Italia (dl Antiterrorismo), relativa alla possibilità da parte della polizia e dello stato di acquisire dai pc comunicazioni e dati “da remoto”, vorrei ripercorrere (in pillole) quella che è stata l’evoluzione del concetto e del significato del termine privacy non tralasciando, tuttavia, il complicato rapporto instaurato con la sicurezza.
Si inizia a parlare di privacy nel 1890, quando due giuristi americani (Samuel Warren e Louis Brandeis) pubblicano il loro saggio intitolato: “the right of privacy”. Per privacy si intendeva all’epoca il “diritto di essere lasciato da solo”. In questo momento embrionale non vi sono ancora gli strumenti in grado di interferire in maniera invasiva nella vita privata delle persone, bensì è già presente la volontà degli individui di mantenere “segreta” una sfera della propria vita.
L’evoluzione del termine parte da Alan Westin (docente di legge alle Colombia University) che, nel 1967, mutava essenzialmente il significato di privacy, dall’originaria accezione come “diritto di esser lasciato solo” si passava al “diritto a controllare l’uso che altri fanno delle informazioni che mi riguardano”; continua con Stefano Rodotà (giurista e politico italiano) che, nel 1995, estendeva la tutela della sfera privata anche ai “dati in entrata” facendola rientrare nel diritto di “non sapere” e di mantenere il controllo delle proprie informazioni, nonché di determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata. Si giunge, infine, alla brillante definizione proposta da Jeffrey Rosen (accademico e giornalista americano) che, nel 2000, sosteneva che dal punto di vista delle relazioni personali e sociali, la privacy si presenta come una “rivendicazione di limiti necessari per difendere il diritto di ciascuno a non essere semplificato, oggettivato o valutato fuori contesto”.
Con il progresso, sia tecnologico che umanistico, il problema ha assunto dimensioni totalmente differenti, quindi, è stato necessario procedere alla “positivizzazione” di alcune norme, atte a regolamentare il comportamento tra individui, e alla recinzione di tutte quelle sfere personali che garantivano la “Sovranità su di sé”.
Una di queste norme si trova nell’articolo 8 della “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” che così recita:
- Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
- Tutti i dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
- Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Anche la nostra Costituzione regola il diritto dell’inviolabilità personale, del domicilio e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione negli articoli 13, 14 e 15.
Per sicurezza, invece, si intende: “la conoscenza che l’evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati”. L’evoluzione di ogni tipo di sistema, oggi, è più veloce e repentina di quella possibile anni orsono. I problemi di “convivenza tra i termini” che si verificavano nell’800, quindi, non son paragonabili a quelli che si prospettano oggi.
Partendo da quest’assunto, possiamo constatare come il rapporto tra privacy e sicurezza diventi problematico e foriero di contraddizioni con l’avanzare del tempo.
Più il progresso scientifico permette di monitorare idee, comunicazioni e ogni forma di aggregazione sociale, più sarà difficile riuscire a mantenere private tutte queste iniziative. Ora, bisognerebbe chiedersi: è giusto che venga violato il diritto alla privacy, da parte dello stato o da privati, per garantire una maggiore sicurezza alla popolazione e ai cittadini? È lecito pensare che un’eventuale legge sulla sicurezza possa degenerare travalicando quelli che erano i principi ispiratori della legge stessa?
Rispondo avvalendomi delle parole di Stefano Quintarelli (deputato scelta Civica) secondo cui: “La conseguenza è che, dopo l’approvazione del decreto, «per qualsiasi reato commesso a mezzo del computer, dalla diffamazione alla violazione del copyright o ai reati di opinione o all’ingiuria, sarà consentito violare da remoto in modo occulto il domicilio informatico dei cittadini» per i quali è prevista intercettazione”. Continua: “Non si tratta di una semplice intercettazione, che parte da un certo momento in poi, ma si tratta dell’acquisizione di tutte le comunicazioni fatte in digitale dal proprio computer violando il domicilio informatico dei cittadini e riunendo quattro differenti metodologie di indagine: le ispezioni, le perquisizioni, l’intercettazione delle comunicazioni e l’acquisizione occulta di documenti e dati anche personali. In pratica si rende possibile entrare nei computer delle persone e di guardare nel loro passato usando software nascosti”.
Per ora la norma che prevedeva il controllo dei dati da remoto dal pc (presente nel dl antiterrorismo) è stata, fortunatamente, stralciata. La discussione, però, è solamente rimandata. Lascio quindi, ai lettori, l’onere di costruire una propria idea sul difficile argomento illustrato, con la speranza che il delicatissimo tema venga trattato con l’importanza che merita.